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Legislatura XVII

Proposta emendativa 5.02. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 3868

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/05/2017  [ apri ]
5.02.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Commissione nazionale per l'aggiornamento periodico delle professioni sanitarie).

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, commi 1, 2, 4 e 5, della legge 1o febbraio 2006, n. 43, è istituita, presso il Ministero della salute, la Commissione nazionale per l'aggiornamento periodico delle professioni sanitarie, nominata e presieduta dal Ministro della salute e composta dal direttore della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del SSN, dal direttore della Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico e da dieci esperti qualificati, di cui quattro designati dal Ministro della salute, uno dall'Istituto superiore di sanità (ISS), cinque dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.
  2. Su richiesta del Presidente, alle riunioni della Commissione possono partecipare, per fornire il proprio contributo tecnico-scientifico, rappresentanti del Consiglio superiore di sanità, delle società scientifiche, delle Organizzazioni di rappresentanza delle professioni sanitarie maggiormente rappresentative a livello nazionale ed esperti esterni competenti nelle specifiche materie trattate.
  3. La Commissione, con cadenza almeno biennale, istruisce e propone l'aggiornamento delle professioni sanitarie riconosciute ai sensi della legislazione vigente e l'individuazione di nuove professioni sanitarie nel rispetto dei seguenti criteri:
   a) ricognizione, riordino e coordinamento delle disposizioni vigenti previste per le singole professioni, nel rispetto delle normative dell'Unione europea e delle convenzioni internazionali in materia;
   b) possesso della laurea abilitante o titolo equipollente per l'esercizio della professione sanitaria;
   c) svolgimento dell'attività professionale all'interno di laboratori in possesso dei requisiti previsti per la produzione dei dispositivi medici su misura, ove previsto dalle leggi vigenti;
   d) responsabilità dell'esercente la professione sanitaria, nell'ambito delle proprie competenze, relativamente all'organizzazione, alla pianificazione e alla qualità degli atti professionali svolti; esecuzione, su indicazione di un soggetto abilitato all'esercizio della professione medica, delle modifiche sui dispositivi medici su misura; possibilità di svolgimento di attività didattica;
   e) individuazione dei criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti ai fini dell'esercizio delle professioni sanitarie individuate ai sensi del presente articolo;
   f) previsione di ulteriori competenze e disposizioni riconducibili alle singole professioni sanitarie.

  4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, sentite le competenti Commissioni parlamentari e acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanità, sono definiti i rispettivi ordinamenti didattici della formazione universitaria.

ident. 5.06.