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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.5. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 3868

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/05/2017  [ apri ]
4.5.

  Sostituire gli articoli 4 e 5 con il seguente:

Art. 4.

  Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute attiva, in riferimento al comma 3 della legge 10 febbraio 2006 n. 43, la relativa procedura per l'individuazione delle professioni sanitarie dell'osteopata e del chiropratico.