Sostituire gli articoli 4 e 5 con il seguente:
Art. 4.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute attiva, in riferimento al comma 3 della legge 10 febbraio 2006 n. 43, la relativa procedura per l'individuazione delle professioni sanitarie dell'osteopata e del chiropratico.