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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.04. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 3868

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/05/2017  [ apri ]
4.04.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Competenze dell'ottico in possesso di laurea o di attestato in optometria).

  1. In virtù del progresso tecnologico, delle comprovate competenze in materia di ottica oftalmica e del ruolo svolto nella prevenzione delle problematiche visive è concessa all'ottico in possesso di Laurea in Ottica e Optometria o di attestato di qualificazione in Optometria, previo superamento di uno specifico esame abilitante l'individuazione, la correzione, la compensazione e il trattamento di tutte le anomalie ottico-refrattive e funzionali della visione, escludendo l'uso di terapie farmacologiche o chirurgiche.
  2. Il Ministro della salute, con proprio decreto, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge presente, definisce le modalità applicative del presente articolo.