Al comma 1, Art. 2, comma 2, lettera b), dopo le parole: Consiglio direttivo aggiungere le seguenti: analogamente, per le professioni già ordinate in Collegi le commissioni d'albo sono costituite, come stabilito dall'articolo 2, comma 2, lettera a), dai relativi componenti i Consigli Direttivi delle rispettive professioni di Infermiere, di Ostetrica e dei Tecnici sanitari di Radiologia Medica.
Con decreto del Ministro della salute è determinata la composizione delle commissioni di albo delle singole professioni oggi non ordinate che verranno assorbite all'interno dell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché la composizione delle commissioni di albo all'interno dell'Ordine delle professioni infermieristiche.