Al comma 1, capoverso Art. 2, comma 4, dopo le parole: caratteristiche geografiche aggiungere le seguenti: prevedendo anche l'istituzione di seggi nelle strutture ospedaliere nonché idonee procedure di voto in via telematica regolato da apposito decreto ministeriale del Ministero della Salute e con oneri a carico degli ordini. Onde garantire un'ampia partecipazione l'istituzione di seggi nelle strutture ospedaliere è obbligatoria per l'elezione degli organi degli ordini dei medici, e l'ordine degli infermieri.