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Legislatura XVII

Proposta emendativa 13.4. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 3868

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/05/2017  [ apri ]
13.4.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Dal primo gennaio 2017, è avviata l'assegnazione di sedi farmaceutiche, in deroga alle norme che prevedono la distribuzione territoriale delle farmacie nei comuni al disopra di 5.000 abitanti ed in deroga alla loro assegnazione. È prevista una farmacia ogni 2.900 abitanti e distanza minima di 400 metri dalle esistenti. Tali sedi farmaceutiche sono assegnate ai farmacisti che ne facciano richiesta e che, avendo i requisiti di legge, abbiano esercitato il ruolo di amministratore o titolare unico di esercizi di vicinato di cui all'articolo 5 comma 1 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e che alla data dell'entrata in vigore della presente legge abbiano esercitato il ruolo di cui sopra secondo un criterio di anzianità riferito a tale ruolo per un periodo non inferiore ad anni tre e che dimostrino una inattività non superiore ad anni tre. Possono accedere a detta assegnazione le parafarmacie operanti al 31 dicembre 2014. Sono esclusi i farmacisti che, pur possedendo i requisiti sopra enunciati, siano collegati alla titolarità di farmacia sia in forma diretta che indiretta o secondo il principio della ereditarietà.
  3-ter. Con regolamento del Ministero della salute, da emanarsi entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità operative ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis, nonché la gradualità con la quale saranno assegnate le nuove sedi attraverso una graduatoria che rimarrà valida per un massimo di tre anni.