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Legislatura XVII

Proposta emendativa 13.3. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 3868

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/05/2017  [ apri ]
13.3.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Dal primo gennaio 2017, è avviata l'assegnazione di sedi farmaceutiche, in deroga alle norme che prevedono la distribuzione territoriale delle farmacie esclusivamente nei Comuni con popolazione residente al di sopra dei 5.000 abitanti. In tali Comuni viene assunto un nuovo parametro di una farmacia ogni 2.900 abitanti e distanza minima di 400 metri dalle sedi esistenti ed aperte alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali sedi sono assegnate nel numero massimo di una per ogni farmacista che ne faccia richiesta e che, avendo i requisiti di legge, abbia esercitato il ruolo di amministratore o titolare unico di esercizi di vicinato di cui all'articolo 5 comma 1 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e che alla data dell'entrata in vigore della presente legge abbia esercitato il ruolo di cui sopra, secondo un criterio di anzianità riferito a tale ruolo per un periodo non inferiore ad anni tre e che dimostri una inattività non superiore ad anni tre. Possono accedere a detta assegnazione i titolari unici o gli amministratori delle parafarmacie operanti e regolarmente censite presso il NSIS, al 31 dicembre 2014. Sono esclusi i farmacisti che alla data dell'entrata in vigore della presente legge, pur possedendo i requisiti sopra enunciati, siano soci o titolari di farmacia sia in forma diretta che indiretta ovvero secondo il principio della ereditarietà della farmacia medesima. Per l'assegnazione si considera valida una graduatoria unica nazionale a cura del Nuovo Sistema Informativo Sanitario e trasmessa alle Regioni ed alle Province autonome.
  3-ter. Con regolamento del Ministero della Salute, da emanarsi entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità operative ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis, nonché la gradualità con la quale saranno assegnate le nuove sedi.