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Legislatura XVII

Proposta emendativa 13.2. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 3868

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/05/2017  [ apri ]
13.2.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Al fine di favorire l'accesso alla titolarità delle farmacie da parte di tutti quei farmacisti, aventi l'idoneità professionale, che hanno assunto il ruolo di amministratore o titolare unico di esercizio di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nonché di favorire le procedure per l'apertura e l'assegnazione di nuove sedi farmaceutiche, solo ed esclusivamente per i farmacisti titolari di esercizi di vicinato di cui all'articolo 5 comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006 n. 248, per l'emergenza sindacale creatasi con conseguente perdita di posti di lavoro e per la continua chiusura di questi esercizi e per la difficoltà di quelli in essere, in deroga temporanea alla pianta organica stabilita dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 2.800 abitanti mantenendo comunque fisso il criterio della distanza superiore a 200 metri fra farmacie esistente e quelle di nuova apertura comprese le farmacie indicate dai comuni a seguito dell'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. A tutela delle farmacie rurali la deroga non riguarda comuni inferiori ai 5.000 abitanti.
  3-ter. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad assicurare, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'approvazione straordinaria delle piante organiche delle farmacie.
  3-quater. Entro i successivi 30 giorni le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano bandiscono una graduatoria su base regionale per la copertura delle sedi di nuova istituzione riservata soltanto ed esclusivamente ai farmacisti che sono stati amministratori o titolari unici degli esercizi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
  3-quinquies. Qualora negli esercizi di cui all'articolo 5, comma 1, dei decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, vi siano più amministratori o titolari farmacisti la partecipazione alla graduatoria regionale è prevista in forma associata ed il punteggio non potrà essere cumulato tra i due ma potrà essere espresso solo da uno di essi garantendo l'altro eventuale socio farmacista, attraverso la costituzione di una società alla quale sarà assegnata la titolarità.
  3-sexies. In ciascuna regione e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, è istituita una commissione esaminatrice che, sulla base della valutazione dei punteggi in possesso dei candidati, determina una graduatoria unica regionale entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. A parità di punteggio, prevarrà il candidato più anziano anagraficamente.
  3-septies. Alla graduatoria su base regionale possono partecipare solo ed esclusivamente i candidati farmacisti che hanno ricoperto, al 31 dicembre 2016, il ruolo di amministratore o titolare unico per un periodo superiore ad anni 3 anche non consecutivi, di esercizio di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e che hanno i requisiti di legge per l'esercizio della professione (iscrizione albo professionale provinciale).
  3-octies. Sono esclusi dalla graduatoria regionale tutti i farmacisti che:
   a) pur avendo ricoperto il ruolo di cui al precedente comma 3-septies siano stati titolari di farmacia negli ultimi 15 anni;
   b) abbiano superato il 65o anno di età o che abbiano acquisito un vitalizio o una pensione;
   c) siano impiegati pubblici e/o privati laureati in farmacia che abbiano aperto una parafarmacia;
   d) siano titolari di parafarmacia che abbiano legami diretti e/o in indiretti con titolari di farmacia fino al 3o grado di parentela acquisita e non, in linea retta.

  3-novies. Ai fini della valutazione dell'esercizio professionale per il conferimento delle sedi, il punteggio per la costituzione della graduatoria verrà determinato in base al criterio di anzianità professionale secondo il seguente metodo: 0,5 punti per i primi 10 anni di attività professionale svolta e 0,2 punti per i restanti 10 anni di attività. La somma dei punti sarà moltiplicata per il numero di anni svolti nel ruolo di amministratore o titolare unico di esercizio di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, considerando un anno un periodo superiore a sei mesi ed un giorno. Per i periodi di lavoro svolti nel ruolo di collaboratore/dipendente di farmacia il punteggio relativo all'anzianità professionale verrà ridotto del 50 per cento soltanto per gli anni lavorati in regime di part-time al 50 per cento e cioè con un orario minore od uguale alle 20 ore settimanali.
  3-decies. I farmacisti titolari di parafarmacia che desiderino partecipare alla graduatoria devono espressamente rinunciare alla sede che gli è stata eventualmente assegnata in seguito alla vincita del concorso straordinario previsto dal decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dando così possibilità ad un ulteriore collega collocatosi nella graduatoria che gli venga assegnata la sede lasciata.
  3-undecies. Se entro il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria degli assegnatari di sede non dovessero essere effettuate le comunicazioni da parte degli stessi, la loro posizione in graduatoria scorrerà automaticamente mantenendo comunque valida la possibilità di comunicare la sede scelta indicando indirizzo e destinazione d'uso entro e non oltre ventiquattro mesi dalla pubblicazione della graduatoria stessa.
  3-duodecies. Entro 60 giorni dall'assegnazione della sede dovrà essere dimostrata la rispondenza della sede ai criteri tecnico strutturali richiesti dalla normativa vigente.