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Legislatura XVII

Proposta emendativa 13.11. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 3868

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/05/2017  [ apri ]
13.11.

  Al comma 1, capoverso Art. 102, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Gli esercenti le professioni o arti sanitarie che svolgono la loro attività in farmacia, o che abbiano partecipazioni societarie o diritto a utili di farmacie direttamente o indirettamente, fino al terzo grado di parentela non possono avere partecipazioni societarie direttamente o indirettamente al terzo grado di parentela in parafarmacie.