stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 12.4. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 3868

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/05/2017  [ apri ]
12.4.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo l'articolo 39-bis, è aggiunto il seguente:

«Art. 39-ter.
(Disposizioni particolari per i medici extracomunitari).

  1. I cittadini stranieri in possesso della qualifica di medico acquisita in un Paese non appartenente all'Unione europea che intendano partecipare ad iniziative di formazione o di aggiornamento presso aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie e istituti di ricovero e cura a carattere scientifico possono essere temporaneamente autorizzati, con decreto del Ministero della salute, allo svolgimento di attività di carattere sanitario nell'ambito di dette iniziative, in deroga alle norme sul riconoscimento dei titoli esteri. L'autorizzazione non può avere durata superiore a due anni e non costituisce titolo valutabile nella procedura di riconoscimento professionale del titolo extracomunitario ai fini dello stabilimento. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'interno, sono definiti gli specifici requisiti di professionalità dei medici, le modalità e i criteri per lo svolgimento di dette iniziative nonché i requisiti per il rilascio del visto di ingresso.».

  Conseguentemente:
   a) al comma 2, sostituire le parole: comma 1 con le seguenti: commi 1 e 1-bis;
   b) sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Disposizioni in materia di formazione medica specialistica e di formazione di medici extracomunitari.