Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
i-bis) individuazione delle modalità più idonee a garantire e implementare il costante finanziamento di studi clinici indipendenti sull'uso dei farmaci, anche attraverso la regolarità dell'emanazione dei bandi già previsti dall'articolo 48, comma 19 del decreto-legge n. 269 del 2003, per la realizzazione di sperimentazioni cliniche comparative tra farmaci, nonché sui farmaci orfani e salvavita.