Al comma 2, lettera g), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:
3-bis) la definizione, nei contratti, di meccanismi di partecipazione agli utili eventuali nella commercializzazione di esiti di ricerche nate in centri di ricerca pubblici, attraverso il ritorno di percentuali concordate tra investitori privati e titolari delle ricerche in ambito pubblico, da assegnare al 50 per cento ai medesimi centri di ricerca pubblici e per la restante parte ai Fondi per la ricerca gestiti dal Ministero della salute.