Al comma 2, lettera n), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, consentendo anche agli studi clinici senza scopo di lucro lo sviluppo industriale del farmaco a patto che siano garantiti prezzi etici del farmaco e che il 50 per cento dei ricavi derivanti dalla commercializzazione del farmaco siano destinati all'istituzione pubblica di ricerca per essere reinvestiti nella ricerca e nella sperimentazione di nuovi farmaci.