Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) riguardo al necessario approccio metodologico di medicina di genere di cui alla precedente lettera c), individuazione delle modalità volte alla promozione e sostegno della ricerca scientifica e farmacologica della medicina di genere, anche attraverso:
1) la previsione di strumenti di incentivazione fiscale;
2) il coinvolgimento degli enti vigilati dal Ministero della salute e, in particolare, dell'Istituto superiore di sanità (ISS), dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), nonché di enti di ricerca, università e aziende sanitarie;
3) l'adozione da parte del Ministero della salute in collaborazione con l'AIFA e con l'ISS, e in conformità a quanto stabilito dall’European Medicines Agency (EMA), di specifiche raccomandazioni affinché nelle fasi di sperimentazione clinica dei farmaci e dei dispositivi medici sia evitata ogni discriminazione di genere.