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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.80. in Assemblea riferita al C. 3868-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/10/2017  [ apri ]
4.80.

  Al comma 9, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   d) nel caso in cui il numero degli iscritti a uno degli albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione sia uguale o superiore a quarantamila unità, con decreto del Ministro della Salute, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si istituisce il relativo Ordine indipendente, in aggiunta a quelli individuati al comma 1, che assume la denominazione corrispondente alla professione svolta, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge e senza che da ciò possano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.