Al comma 9, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
d) nel caso in cui il numero degli iscritti a uno degli albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione sia uguale o superiore a quarantamila unità, con decreto del Ministro della Salute, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si istituisce il relativo Ordine indipendente, in aggiunta a quelli individuati al comma 1, che assume la denominazione corrispondente alla professione svolta, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge e senza che da ciò possano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.