Al comma 1, capoverso Art. 2, comma 8, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti: La carica di consigliere può essere ricoperta per un massimo di due mandati. Sono considerati anche i mandati svolti nella configurazione precedente degli ordini. Non possono assumere cariche all'interno dei consigli degli ordini coloro che sono collocati in quiescenza;.