Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 3, sostituire la lettera i), con la seguente:
i) mantengono la funzione disciplinare, in base alle rispettive competenze, secondo quanto disposto dall'articolo 3, comma 5, lettera f), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e dall'articolo 8, comma 13, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, sulla riforma degli ordini professionali esercitandola in base ai disposti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950 n. 221;