stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.141. in Assemblea riferita al C. 3868-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/10/2017  [ apri ]
4.141.(testo modificato nel corso della seduta)
approvato

  Al comma 9, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   d) nel caso in cui il numero degli iscritti a un albo sia superiore a cinquantamila unità, il rappresentante legale dell'albo può richiedere al Ministero della salute l'istituzione di un nuovo Ordine che assuma la denominazione corrispondente alla professione sanitaria svolta; la costituzione del nuovo Ordine avviene secondo modalità e termini stabiliti con decreto del Ministro della salute emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4.141.

  Al comma 9, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   d) nel caso in cui il numero degli iscritti a uno o più albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione sia superiore a cinquantamila unità, il rappresentante legale dell'albo può richiedere al Ministro della salute l'istituzione di un nuovo ordine che assuma la denominazione corrispondente alla professione sanitaria svolta; la costituzione del nuovo ordine avviene con atto del Ministero della salute entro novanta giorni dalla richiesta, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.