Al comma 9, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
d) nel caso in cui il numero degli iscritti a uno o più albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione sia superiore a quarantamila unità, il rappresentante legale dell'albo può richiedere al Ministro della salute l'istituzione di un nuovo ordine che assuma la denominazione corrispondente alla professione sanitaria svolta; la costituzione del nuovo ordine avviene con atto del Ministero della salute entro novanta giorni dalla richiesta, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.