Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
1. I farmacisti, che hanno conseguito titoli accademici in ambito dietetico e nutrizionale, possono elaborare diete qualora abbiano finalità salutari e non terapeutiche, nonché curare l'attuazione di diete anche prescritte per finalità terapeutiche.