Al comma 1, capoverso Art. 6, comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
f) di condanna definitiva per i medici veterinari per i reati di cui al titolo IX-bis del libro secondo del codice penale nonché per la violazione dell'articolo 727 del codice penale e dell'articolo del 348 del codice penale.