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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.4. in Assemblea riferita al C. 3868-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/10/2017  [ apri ]
4.4.

  Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, dei podologi e dei podoiatri.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 9, aggiungere i seguenti:
  Art. 9-bis. – (Profilo professionale del podologo). – 1. Il podologo è l'operatore sanitario, in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione, che tratta direttamente, dopo un esame obiettivo, le affezioni del piede, le alterazioni ipercheratosiche cutanee, le verruche, le unghie ipertrofiche, deformi e incarnite, il piede doloroso, le ulcerazioni, le piaghe, le ferite, le alterazioni posturopediche. Per la cura delle affezioni podologiche egli può utilizzare farmaci topici e ricorrere a piccoli interventi chirurgici, in anestesia locale. Ai fini della prevenzione e dell'educazione sanitaria, il podologo assiste i soggetti a rischio per fasce di età e, in stretta collaborazione con il medico, i soggetti portatori di patologie sistemiche. Il podologo predispone e applica inoltre ortesi finalizzate alla terapia di patologie del piede di propria competenza. Il podologo, per le diagnosi di sua competenza, si avvale di strumenti idonei e di tecniche non invasive nonché dell'utilizzo di apparecchiature diagnostiche per immagini. Il podologo segnala al medico le sospette condizioni patologiche del paziente che richiedono un approfondimento diagnostico o terapeutico. Il podologo svolge attività nell'ambito di strutture sanitarie pubbliche o private, in regime di dipendenza o di libero professionista.

  Art. 9-ter. – (Corso di laurea magistrale in podoiatria). – 1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito il corso di laurea magistrale in podoiatria. Con il medesimo decreto è stabilito il numero dei posti da mettere a concorso per la suddetta disciplina.