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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.132. in Assemblea riferita al C. 3868-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/10/2017  [ apri ]
4.132.(testo modificato nel corso della seduta)
approvato

  Al comma 1, capoverso Art. 2, comma 5, primo periodo, sopprimere le parole:, prevedendo anche l'istituzione di seggi nelle strutture ospedaliere nonché idonee procedure di voto in via telematica, da disciplinare con decreto del Ministro della salute e con oneri a carico dell'Ordine.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo comma, sostituire il terzo periodo con i seguenti: I risultati delle votazioni devono essere comunicati entro quindici giorni da ciascun ordine alla rispettiva Federazione nazionale e al Ministero della salute. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le procedure per la composizione dei seggi elettorali in modo tale da garantire la terzietà di chi ne fa parte, e le procedure per l'indizione delle elezioni, la presentazione delle liste, le operazioni di voto e di scrutinio, nonché le modalità di conservazione delle schede, prevedendo la possibilità, da parte degli ordini, di effettuare le votazioni in via telematica.

4.132.

  Al comma 1, capoverso Art. 2, comma 5, primo periodo, sopprimere le parole:, prevedendo anche l'istituzione di seggi nelle strutture ospedaliere nonché idonee procedure di voto in via telematica, da disciplinare con decreto del Ministro della salute e con oneri a carico dell'Ordine.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo comma, sostituire il terzo periodo con i seguenti: I risultati delle votazioni devono essere comunicati entro quindici giorni da ciascun ordine alla rispettiva Federazione nazionale e al Ministero della salute. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le procedure per la composizione dei seggi elettorali in modo tale da garantire la terzietà di chi ne fa parte, le procedure elettorali della convocazione, la presentazione delle liste, il voto e lo scrutinio nonché le modalità di conservazione delle schede, prevedendo la possibilità di effettuare le votazioni in via telematica.