stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 7.03. in Assemblea riferita al C. 3868-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 24/10/2017  [ apri ]
7.03.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Individuazione della figura del massoterapista).

  1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 1o febbraio 2006 n. 43, con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è individuata, nell'area della riabilitazione, la figura del massoterapista che assorbe le figure dei massofisioterapisti, dei massaggiatori ciechi e dei terapisti della riabilitazione, nonché la figura del massaggiatore – capo bagnino degli stabilimenti idroterapici di cui al Regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334. Con il medesimo accordo sono definite le attività, la formazione, i criteri di valutazione dell'esperienza professionale nonché i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti alla figura del massoterapista.
  2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni: articolo 1 della legge 19 maggio 1971, n. 403 «Nuove norme sulla professione e sul collocamento dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi»; Decreto 10 febbraio 1974 del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro della sanità «Riconoscimento delle scuole per la formazione dei terapisti della riabilitazione», articolo 5 della legge 30 marzo 1971, n. 118 «Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971 n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili, nonché le disposizioni di cui al Regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, concernenti la figura del massaggiatore – capo bagnino degli stabilimenti idroterapici».
  3. I corsi di formazione per il rilascio dei titoli di cui al comma 2 sono soppressi. Sono garantite la prosecuzione e la conclusione, senza possibilità di rinnovo, dei soli corsi già regolarmente autorizzati e avviati entro la data di stipula dell'accordo di cui al comma 1.
  4. I titoli di cui al comma 2 sono ad esaurimento ed i possessori possono continuare a svolgere le attività attribuite a tali figure.
  5. Le disposizioni contenute nel decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze del 17 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 13 agosto 2002 si applicano anche al massofisioterapista il cui titolo è stato conseguito dopo il 17 marzo 1999. Le medesime disposizioni si applicano, altresì, alla figura del massoterapista individuata dall'Accordo di cui al comma 1.