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Legislatura XVII

Proposta emendativa 7.015. in Assemblea riferita al C. 3868-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 24/10/2017  [ apri ]
7.015.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Individuazione della figura del massoterapista).

  1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 1o febbraio 2006, n. 43, con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è individuata, nell'area della riabilitazione, la figura del massoterapista, che assorbe le figure dei massofisioterapisti, dei massaggiatori ciechi e dei terapisti della riabilitazione, nonché la figura del massaggiatore-capo bagnino degli stabilimenti idroterapici. Con il medesimo accordo sono definiti le attività proprie della figura del massoterapista, la formazione richiesta, i criteri di valutazione dell'esperienza professionale nonché i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti.
  2. La figura del massoterapista non rientra nell'ambito delle professioni sanitarie individuate sulla base della procedura di cui all'articolo 5 della legge 1o febbraio 2006, n. 43, come modificato dalla presente legge.
  3. Dalla data di data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati la legge 19 maggio 1971, n. 403, il decreto del Ministro della pubblica istruzione 10 febbraio 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 12 aprile 1974, l'articolo 5 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nonché le disposizioni di cui al regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334.
  4. I corsi di formazione per il rilascio dei titoli per l'esercizio delle attività di cui al comma 2 sono soppressi a decorrere dal raggiungimento dell'accordo di cui al comma 1. È garantita la prosecuzione e la conclusione, senza possibilità di rinnovo, dei soli corsi già autorizzati e avviati alla data del raggiungimento dell'accordo di cui al comma 1.
  5. Le figure richiamate dalle disposizioni abrogate dal comma 3 sono a esaurimento e i titolari possono continuare a svolgere le attività attribuite a tali figure.
  6. Le disposizioni di cui al decreto del Ministro della salute 17 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 13 agosto 2002, si applicano anche ai massofisioterapisti i cui titoli siano stati conseguiti dopo il 17 marzo 1999 e alla figura del massoterapista individuata attraverso l'accordo di cui al comma 1.