Al comma 1, capoverso Art. 102, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: con farmacisti aggiungere le seguenti: o con i soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 362.
Conseguentemente sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:
2. All'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 è abrogato;
b) al comma 9:
1) le parole: «qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «qualora si verifichino le situazioni di incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo 8»;
2) le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «quarantotto mesi».
3. Il punteggio massimo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 30 marzo 1994, n. 298 è da intendersi comprensivo dell'eventuale maggiorazione prevista dall'articolo 9 della legge 8 marzo 1968, n. 221.