Al comma 1 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le modalità attuative di cui al periodo precedente diventano operative dopo approvazione del Consiglio della Scuola di Specializzazione responsabile della formazione dei medici in formazione specialistica interessati dall'accordo. L'attività prevista dagli accordi ha finalità esclusivamente di tipo didattico, non porta alla sostituzione di personale specialistico con personale in formazione e non può dar luogo a indennità, compensi o emolumenti comunque denominati, diversi anche sotto il profilo previdenziale da quelli spettanti a legislazione vigente ai medici specializzandi.