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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.13. in Assemblea riferita al C. 3868-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 24/10/2017  [ apri ]
1.13.

  Al comma 2, lettera g), numero 4), aggiungere, in fine, le parole:. L'elenco nazionale è rinnovato ogni cinque anni assicurando la compresenza di tutte le discipline mediche e scientifiche, delle discipline giuridiche necessarie nonché di un'adeguata presenza di soggetti rappresentativi dei pazienti, avendo riguardo di assicurare le competenze necessarie anche in relazione ai soggetti che vivono situazioni di emergenza, minori, soggetti incapaci, donne in gravidanza e allattamento e, se del caso, altri particolari gruppi di popolazione appositamente individuati come gli anziani o le persone affette da malattie rare e ultra-rare. La selezione dall'elenco nazionale avviene nel rispetto dei princìpi di trasparenza e rotazione, previa chiamata pubblica che sia funzionale e successiva alla presentazione della domanda di autorizzazione alla sperimentazione clinica, avanzata dal ricercatore o dal promotore;.