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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.828. in II Commissione in sede referente riferita al C. 3634

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/04/2016  [ apri ]
1.828.

  Al comma 66 apportare le seguenti modificazioni:
   a)
sostituire le parole da: «in 3,7 milioni di euro» fino a; «2025,» con le seguenti: «in 430,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 433,7 milioni di euro per l'anno 2017, in 435 milioni di euro per l'anno 2018, in 436,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 438,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 440,7 milioni di euro per l'anno 2021, in 442,8 milioni di euro per l'anno 2022, in 444,9 milioni di euro per l'anno 2023, in 447,3 milioni di euro per l'anno 2024 e in 449,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025,»;
   b) sostituire la lettera a) con la seguente:
  « a) quanto a 23,7 milioni di euro per l'anno 2016, a 30 milioni di euro per l'anno 2017, a 3 1,3 milioni di euro per l'anno 2018, a 29,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 31,7 milioni di euro per l'anno 2020, 33,7 milioni di euro per l'anno 2021, 35,8 milioni di euro per l'anno 2022, 37,9 milioni di euro per l'anno 2023, 40,3 milioni di euro per l'anno 2024, 42,7 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».
   c) sostituire la lettera b) con la seguente:
  « b) quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015- 2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero»;
   d) dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
  « b-bis) quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2016, a 396,7 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 mediane l'istituzione di un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie “money transfer” o altri agenti in attività finanziaria, pari all'8 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui alla presente lettera confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate ai restanti oneri derivanti dall'attuazione della presente legge».

  Conseguentemente dopo l'articolo 1 inserire i seguenti:

Art. 1-bis.

  1. La Repubblica, in conformità agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, riconosce nella famiglia il soggetto sociale fondamentale in base al ruolo procreativo, educativo, formativo, di solidarietà e di cura da essa svolto, nonché la struttura sociale in cui sono offerte le risorse per la maturazione della personalità del cittadino.
  2. Tutte le persone hanno diritto a formare una famiglia. Lo Stato si impegna a rimuovere, attraverso le politiche per la famiglia di cui al capo II della presente legge, gli impedimenti sociali ed economici che ostano al godimento di tale diritto.

Art. 1-ter.
(Detrazioni fiscali).

  1. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativo alla detrazione per oneri, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, lettera c), dopo le parole: «le spese sanitarie, per la parte che eccede lire 250 mila» sono inserite le seguenti: «, calcolate per ciascun contribuente oppure per ciascuna famiglia»;
   b) dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:
  «1-quinquies. Dall'imposta lorda si detraggono le spese per la cura e l'assistenza della famiglia nella misura forfetaria di 1.000 euro per ciascun figlio di età minore di tre anni, per ciascun figlio adottivo nei primi tre anni dall'adozione, per ciascun minorenne affidato e per ciascun familiare convivente affetto da grave inabilità o non autosufficiente, e di 500 euro per ciascun figlio non rientrante nelle ipotesi precedenti. La detrazione è calcolata in favore di ciascuna famiglia e può essere fruita da uno dei familiari obbligati al pagamento delle imposte sui redditi, ovvero congiuntamente da più di uno».

  Conseguentemente: sostituire il Titolo con il seguente: Politiche per la famiglia e disciplina delle convivenze.