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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.650. in II Commissione in sede referente riferita al C. 3634

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/04/2016  [ apri ]
1.650.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  «2. Presso ogni registro di cui all'articolo 449 del codice civile è istituita una apposita sezione denominata «sezione relativa alle associazioni affettive tra persone dello stesso sesso o di sesso diverso non aventi natura familiare».

  Conseguentemente prima dell'articolo 1 premettere il seguente:

Art. 01.
(Esclusività della famiglia).

  1. Ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione, il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale.
  2. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica.