Sopprimere i commi 2, 3 e 4.
Conseguentemente dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
20-bis. È fatto divieto di organizzare viaggi, da parte degli operatori del settore turistico o da esterni che usano le proprie strutture e reti, con l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini.