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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.476. in II Commissione in sede referente riferita al C. 3634

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/04/2016  [ apri ]
1.476.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. La costituzione dell'unione civile deve essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile del comune dove uno dei contraenti ha la residenza ed è fatta nei comuni di residenza delle persone che intendono costituire l'unione. Se la residenza non dura da un anno, la pubblicazione deve farsi anche nel comune della precedente residenza, L'unione civile non può essere costituita prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione. Se l'unione non è costituita nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta.