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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.469. in II Commissione in sede referente riferita al C. 3634

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/04/2016  [ apri ]
1.469.

  Dopo il comma 2, inserire i seguenti commi:
  2-bis. La costituzione dell'unione civile deve essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile del comune dove uno dei contraenti ha la residenza ed è fatta nei comuni di residenza delle persone che intendono costituire l'unione. L'unione civile non può essere costituita prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione. Se l'unione non è costituita nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta.
  2-ter. L'ufficiale di stato civile può rifiutarsi di costituire l'unione civile rilasciando un certificato coi motivi del rifiuto.