Dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis. La costituzione dell'unione civile deve essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile.
La pubblicazione consiste nell'affissione alla porta della casa comunale di un atto dove si indica il nome, il cognome, la professione, il luogo di nascita e la residenza delle persone che intendono costituire l'unione, il luogo dove intendono costituire l'unione.
Conseguentemente al comma 28, dopo la lettera c), inserire la seguente:
c-bis) modificazioni e integrazioni normative per vietare qualsiasi comunicazione commerciale audiovisiva e radiofonica, diretta o indiretta, che induca alla pratica o alla partecipazione ad attività che abbiano l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini.