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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.336. in II Commissione in sede referente riferita al C. 3634

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/04/2016  [ apri ]
1.336.

  Al comma 20, sopprimere l'ultimo periodo.

  Conseguentemente, dopo il comma 20 inserire il seguente:
  20-bis. Chiunque, in qualsiasi forma, realizza o organizza, per sé o per terzi, la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da due a quattro milioni di euro.
  Chiunque dichiari falsamente di aver partorito o adottato un figlio in uno stato estero, è punito secondo la legge 4 maggio 1983, n. 184 «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori», titolo VI, commi 72 e 72-bis.
  Al fine di garantire il diritto alla conoscenza delle proprie origini e la tracciabilità a scopi medici, per i nati da maternità surrogata nel certificato di nascita vanno riportati gli estremi anagrafici dei genitori biologici che hanno contribuito al concepimento e al parto: padre e madre genetica, e madre gestazione.