Al comma 20, sopprimere l'ultimo periodo.
Conseguentemente, dopo il comma 20 inserire il seguente:
20-bis. Chiunque, in qualsiasi forma, realizza o organizza, per sé o per terzi, la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da due a quattro milioni di euro.
Chiunque dichiari falsamente di aver partorito o adottato un figlio in uno stato estero, è punito secondo la legge 4 maggio 1983, n. 184 «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori», titolo VI, commi 72 e 72-bis.
Al fine di garantire il diritto alla conoscenza delle proprie origini e la tracciabilità a scopi medici, per i nati da maternità surrogata nel certificato di nascita vanno riportati gli estremi anagrafici dei genitori biologici che hanno contribuito al concepimento e al parto: padre e madre genetica, e madre gestazione.