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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.1. in II Commissione in sede referente riferita al C. 3634

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/04/2016  [ apri ]
1.1.

  Sostituire i commi da 1 a 35 con i seguenti:
  l. Dopo l'articolo 90 del codice civile è inserito il seguente:

  «Art. 90-bis. — (Matrimonio egualitario). — Il matrimonio può essere contratto da persone di sesso diverso o dello stesso sesso con i medesimi requisiti ed effetti».
  2. All'articolo 107, primo comma dei codice civile, le parole: «in marito e in moglie» sono sostituite dalle seguenti: «come coniugi».
  3. All'articolo 108, primo comma, del codice civile, le parole: «rispettivamente in marito e in moglie» sono sostituite dalle seguenti: «reciprocamente come coniugi».
  4. All'articolo 143, primo comma, del codice civile, le parole: «il marito e la moglie» sono sostituite dalle seguenti; «i coniugi, indipendentemente dal sesso,».
  5. Fatto salvo quanto disposto dai commi da 2 a 4, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di matrimonio egualitario nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) adeguamento di tutte le leggi e gli atti aventi forza di legge alle previsioni della presente legge sostituendo, dovunque ricorrano, le parole marito e moglie, affinché si intendano riferite ai coniugi, senza distinzione di sesso, ad esclusione delle disposizioni che dispongono la parità di trattamento tra uomo e donna;
   b) modifica e riordino delle norme in materia di diritto internazionale privato, prevedendo la trascrizione in Italia dei matrimoni contratti all'estero tra persone dello stesso sesso anche se celebrati prima della data di entrata in vigore della presente legge. Gli effetti di questi ultimi, sono fatti salvi dal momento della celebrazione;
   c) modificazioni ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la presente legge delle disposizioni relative al matrimonio e all'adozione contenute nelle leggi e negli atti aventi forza di legge.

  6. I decreti legislativi di cui al comma 5 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno e sentiti nelle specifiche materie di competenza gli altri Ministri.
  7. Ciascuno schema di decreto legislativo di cui al comma 5, a seguito della deliberazione del Consiglio dei ministri, è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di esso siano espressi, entro sessanta giorni dalla trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso tale termine il decreto può essere comunque adottato, anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 5, quest'ultimo termine è prorogato di tre mesi. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.
  8. Il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano, ciascuno per le proprie competenze, uno o più provvedimenti con i quali provvedono ad adeguare alle previsioni della presente legge le disposizioni relative al matrimonio e all'adozione contenute nei decreti, nei regolamenti e in tutte le fonti secondarie.
  9. Le Amministrazioni pubbliche, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, procedono a modificare le espressioni marito e moglie in «coniuge» o «coniugi» dovunque ricorrano in atti, certificati, modulistica e siti web.
  10. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 acquistano efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nelle norme dell'entrata in vigore dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 5, le disposizioni in materia di matrimonio e di adozione, dovunque contenute in leggi, decreti e regolamenti, si applicano indipendentemente dal sesso dei coniugi, dove non diversamente stabilito.

  Conseguentemente al comma 36 comma sostituire le parole: da matrimonio o da un'unione civile, con le seguente: o da matrimonio, ai commi 43 e 57 sopprimere le parole: , di unione civile, al comma 59 e 62, dovunque ricorrano, sopprimere le parole: o unione civile.

  Conseguentemente alla rubrica del disegno di legge sostituire le parole: delle unioni civili tra persone dello stesso sesso con le seguenti: del matrimonio egualitario.