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Legislatura XVII

Proposta emendativa 48.94. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3444

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/12/2015  [ apri ]
48.94.
approvato

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 524, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 17,5 per cento ed aggiungere, in fine, il seguente periodo: A decorrere dalla stessa data, la percentuale destinata alle vincite (pay-out) è fissata in misura non inferiore al 70 per cento.;
   b) dopo il comma 525, aggiungere i seguenti:
  525-bis. Il comma 649 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato.
  525-ter. Il comma 649 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, si interpreta nel senso che la riduzione su base annua delle risorse statali a disposizione, a titolo di compenso, dei concessionari e dei soggetti che, secondo le rispettive competenze, operano nella gestione e raccolta del gioco praticato mediante apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si applica a ciascun operatore della filiera in misura proporzionale alla sua partecipazione alla distribuzione del compenso, sulla base dei relativi accordi contrattuali, tenuto conto della loro durata nell'anno 2015.
525-quater. A decorrere dal 1o gennaio 2016 è precluso il rilascio di nulla osta per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del citato testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, che non siano sostitutivi di nulla osta di apparecchi in esercizio.
  525-quinquies. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 1, comma 646, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in caso di violazione dell'articolo 7, comma 3-quater, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, il titolare dell'esercizio è punito con la sanzione amministrativa di euro 20 mila; la stessa sanzione si applica al proprietario dell'apparecchio. Le medesime disposizioni si applicano, altresì, nell'ipotesi di offerta di giochi promozionali di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, per il tramite di qualunque tipologia di apparecchi situati in esercizi pubblici idonei a consentire la connessione telematica al web. Il titolare della piattaforma dei giochi promozionali è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 mila ad euro 100 mila. Le sanzioni sono irrogate dall'Ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli – area monopoli, territorialmente competente; per i soggetti con sede all'estero è competente l'Ufficio dei monopoli del Lazio.;
   c) al comma 527, sostituire le parole: un soggetto residente svolga, con le seguenti: uno o più soggetti residenti, operanti nell'ambito di un'unica rete di vendita, svolgano, la parola: metta, con la seguente: mettano, le parole: tra il gestore con le seguenti: tra i gestori, e le parole: contraddittorio il gestore con le seguenti: contraddittorio i gestori;
   d) dopo il comma 527 aggiungere il seguente:
  527-bis. Le attività svolte dai gestori possono essere desunte dai dati, dalle notizie e dalle informazioni comunicate dalla Guardia di finanza ai fini dell'instaurazione del contraddittorio di cui al comma 527;
   e) sostituire il comma 532, con il seguente:
  532. I concessionari per la raccolta delle scommesse di cui al comma 531 e per la raccolta del gioco a distanza di cui al comma 534, in scadenza alla data del 30 giugno 2016, proseguono le loro attività di raccolta fino alla data di sottoscrizione delle concessioni accessive alle concessioni aggiudicate ai sensi dei predetti commi, a condizione che presentino domanda di partecipazione.;
   f) dopo il comma 534 aggiungere i seguenti:
  534-bis. Entro il 30 aprile 2016, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le caratteristiche dei punti di vendita ove si raccoglie gioco pubblico, nonché i criteri per la loro distribuzione e concentrazione territoriale, al fine di garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell'ordine pubblico, della pubblica fede dei giocatori e dei soggetti economici e prevenire il rischio di accesso dei minori di età. Le intese raggiunte nella Conferenza unificata sono recepite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti.
  534-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi da 4 a 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e fermo il divieto di pubblicità di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per contrastare l'esercizio abusivo dell'attività di gioco o scommessa e per garantire ai consumatori, ai giocatori e ai minori un elevato livello di tutela, inteso a salvaguardare la salute e a ridurre al minimo gli eventuali danni economici che possono derivare da un gioco compulsivo o eccessivo, la propaganda pubblicitaria audiovisiva di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro è effettuata tenendo conto dei principi previsti dalla raccomandazione 2014/478/UE della Commissione del 14 luglio 2014. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare, di concerto con il Ministro della salute, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri per l'attuazione della citata raccomandazione.
  534-quater. In ogni caso, è vietata la pubblicità:
   a) che incoraggi il gioco eccessivo o incontrollato;
   b) che neghi che il gioco possa comportare dei rischi;
   c) che ometta di rendere esplicite le modalità e le condizioni per la fruizione di incentivi o bonus;
   d) che presenti o suggerisca che il gioco sia un modo per risolvere problemi finanziari o personali, ovvero che costituisca una fonte di guadagno o di sostentamento alternativa al lavoro, piuttosto che una semplice forma di intrattenimento e di divertimento;
   e) che induca a ritenere che l'esperienza, la competenza o l'abilità del giocatore permetta di ridurre o eliminare l'incertezza della vincita o consenta di vincere sistematicamente;
   f) che si rivolga o faccia riferimento, anche indiretto, ai minori e rappresenti questi ultimi, ovvero soggetti che appaiano evidentemente tali, intenti al gioco;
   g) che utilizzi segni, disegni, personaggi e persone, direttamente e primariamente legati ai minori, che possano generare un diretto interesse su di loro;
   h) che induca a ritenere che il gioco contribuisca ad accrescere la propria autostima, considerazione sociale e successo interpersonale;
   i) che rappresenti l'astensione dal gioco come un valore negativo;
   l) che induca a confondere la facilità del gioco con la facilità della vincita;
   m) che contenga dichiarazioni infondate sulla possibilità di vincita o sul rendimento che i giocatori possono aspettarsi di ottenere dal gioco;
   n) che faccia riferimento a servizi di credito al consumo immediatamente utilizzabili ai fini del gioco.

  534-quinquies. È altresì vietata la pubblicità di giochi con vincita in denaro nelle trasmissioni radiofoniche e televisive generaliste nel rispetto dei princìpi sanciti in sede europea, dalle ore 7 alle ore 22 di ogni giorno. Sono esclusi dal divieto di cui al presente comma i media specializzati individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, nonché le lotterie nazionali ad estrazione differita di cui all'articolo 21, comma 6, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Sono altresì escluse le forme di comunicazione indiretta derivanti dalle sponsorizzazioni nei settori della cultura, dell'istruzione e della ricerca, dello sport, nonché nei settori della sanità e dell'assistenza.
  534-sexies. La violazione dei divieti di cui ai commi 534-quater e 534-quinquies e delle prescrizioni del decreto di cui al comma 534-ter è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189. Le sanzioni sono irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, secondo i principi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, al soggetto che commissiona la pubblicità, al soggetto che la effettua, nonché al proprietario del mezzo con il quale essa è diffusa.
  534-septies. Al fine di semplificare il processo di certificazione dei sistemi del gioco di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e dei relativi giochi, anche per incrementare il corrispondente gettito erariale, all'articolo 12, comma 1, lettera l), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, le parole: «nonché le modalità di verifica della loro conformità» sono soppresse ed è aggiunto in fine il seguente numero:
  «5-bis) l'Agenzia delle dogane e dei monopoli stipula convenzioni per l'effettuazione delle verifiche di conformità dei sistemi di gioco e dei giochi offerti e affida al partner tecnologico la verifica di parte dei sistemi e giochi già sottoposti a verifica di conformità in attuazione delle convenzioni stesse.».

  La presente disposizione si applica a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui, con decreto del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono emanate le relative disposizioni attuative di carattere tecnico e quelle necessarie per l'effettuazione dei controlli.
  534-octies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è disciplinato il processo di evoluzione tecnologica degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni. I nulla osta per gli apparecchi di cui al citato articolo 110, comma 6, lettera a), non possono più essere rilasciati dopo il 31 dicembre 2017; tali apparecchi devono essere dismessi entro il 31 dicembre 2019. A partire dal 1o gennaio 2017 possono essere rilasciati solo nulla osta per apparecchi che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto, prevedendo la riduzione proporzionale, in misura non inferiore al 30 per cento, del numero dei nulla osta di esercizio relativi ad apparecchi attivi alla data del 31 luglio 2015, riferibili a ciascun concessionario. Le modalità di tale riduzione, anche tenuto conto della diffusione territoriale degli apparecchi, il costo dei nuovi nulla osta e le modalità, anche rateali, del relativo pagamento sono definiti con il citato decreto ministeriale.
  534-novies. A decorrere dal 1o gennaio 2016 per i giochi di abilità a distanza con vincita in denaro l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, è stabilita nella misura del 20 per cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore.
  534-decies. A decorrere dal 1o gennaio 2017, alle scommesse a quota fissa l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si applica sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte, nelle misure del 18 per cento, se la raccolta avviene su rete fisica, e del 22 per cento, se la raccolta avviene a distanza. Al gioco del Bingo a distanza si applica l'imposta unica di cui al citato decreto legislativo n. 504 del 1998; a decorrere dal 1o gennaio 2017 l'imposta unica è stabilita nella misura del 20 per cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore.
  534-undecies. Ai fini del completamento del processo di riordino delle funzioni delle province, di cui all'articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56, le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e relative alle esigenze di cui all'articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono attribuite alle regioni a decorrere dal 1o gennaio 2016, fatte salve le disposizioni legislative regionali che alla predetta data già prevedono l'attribuzione delle predette funzioni alle province, alle città metropolitane o ai comuni, anche in forma associata. Per l'esercizio delle predette funzioni è attribuito un contributo di 50 milioni di euro per l'anno 2016. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al riparto del contributo di cui al periodo precedente tra gli enti territoriali interessati, anche frazionandolo in due erogazioni, tenendo conto dell'effettivo esercizio delle funzioni di cui al primo periodo.
  534-duodecies. Il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale è incrementato di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

  Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,1 10 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: 220,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 278,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 275,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 320, 1110 milioni di euro per l'anno 2019, di 317,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 346,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 335,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.

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