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Legislatura XVII

Proposta emendativa 22.78. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3444

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/12/2015  [ apri ]
22.78.

  Dopo il comma 190, inserire i seguenti:
  190-bis. Le fondazioni lirico-sinfoniche che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno presentato il piano di risanamento, ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono tenute al raggiungimento dell'equilibrio strutturale di bilancio, sotto il profilo sia patrimoniale che economico-finanziario, entro l'esercizio finanziario 2018, previa integrazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, del piano di risanamento per il triennio 2016-2018. Il predetto piano di risanamento è approvato con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La mancata presentazione dell'integrazione del piano nei termini di cui al primo periodo del presente comma determina la sospensione dell'erogazione alle fondazioni lirico-sinfoniche inadempienti dei contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.
  190-ter. La procedura di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, si applica anche alle fondazioni lirico-sinfoniche che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non versino nelle condizioni indicate nel comma 1 del medesimo articolo 11. Le fondazioni interessate possono presentare, entro il 30 giugno 2016, il piano triennale per il periodo 2016-2018, con bilancio di esercizio 2015 approvato, secondo le disposizioni definite nel citato articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013 e nelle linee guida adottate per la redazione dei piani di risanamento. Per i piani di cui al presente comma, ai fini della definizione delle misure di cui alle lettere a) e c) del comma 1 del citato articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013, si fa riferimento rispettivamente al debito esistente al 31 dicembre 2015 e alla dotazione organica in essere al 31 dicembre 2015. Ai fini dell'attuazione del presente comma, il fondo di rotazione di cui al medesimo articolo 11, comma 6, del decreto-legge n. 91 del 2013 è incrementato, per l'anno 2016, di 10 milioni di euro. Al fine dell'erogazione delle risorse di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013.
  190-quater. Al fine di consentire la prosecuzione del percorso di risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui al comma 190-bis e di procedere all'approvazione e al monitoraggio dei nuovi piani di risanamento in attuazione del comma 190-ter del presente articolo, sono prorogate fino al 31 dicembre 2018 le funzioni del commissario straordinario di cui al comma 3 dell'articolo 11 del citato decreto-legge n. 91 del 2013 e il relativo incarico è conferito con le modalità di cui al medesimo articolo 11, commi 3 e 5, con le quali è determinata anche la misura del compenso, non superiore a 100.000 euro. A supporto delle attività del commissario, la Direzione generale Spettacolo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, può conferire fino ad un massimo di tre incarichi di collaborazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a persone di comprovata qualificazione professionale nella gestione amministrativa e contabile di enti che operano nel settore artistico-culturale, per la durata massima di ventiquattro mesi, entro il limite di spesa complessivo di 75.000 euro annui. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 175.000 euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 30 aprile 1985, n. 163, concernente il Fondo unico per lo spettacolo.

  Conseguentemente al comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016 con le seguenti: 124,340 milioni di euro per l'anno 2016.

Il Governo
22.78.
approvato

  Dopo il comma 190, aggiungere i seguenti:
  190-bis. Le fondazioni lirico-sinfoniche che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno presentato il piano di risanamento, ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono tenute al raggiungimento dell'equilibrio strutturale di bilancio, sotto il profilo sia patrimoniale che economico-finanziario, entro l'esercizio finanziario 2018, previa integrazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, del piano di risanamento per il triennio 2016-2018. Il predetto piano di risanamento è approvato con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La mancata presentazione dell'integrazione del piano nei termini di cui al primo periodo del presente comma determina la sospensione dell'erogazione alle fondazioni lirico-sinfoniche inadempienti dei contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.
  190-ter. La procedura di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, si applica anche alle fondazioni lirico-sinfoniche che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non versino nelle condizioni indicate nel comma 1 del medesimo articolo 11. Le fondazioni interessate possono presentare, entro il 30 giugno 2016, il piano triennale per il periodo 2016-2018, con bilancio di esercizio 2015 approvato, secondo le disposizioni definite nel citato articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013 e nelle linee guida adottate per la redazione dei piani di risanamento. Per i piani di cui al presente comma, ai fini della definizione delle misure di cui alle lettere a) e c) del comma 1 del citato articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013, si fa riferimento rispettivamente al debito esistente al 31 dicembre 2015 e alla dotazione organica in essere al 31 dicembre 2015. Ai fini dell'attuazione del presente comma, il fondo di rotazione di cui al medesimo articolo 11, comma 6, del decreto-legge n. 91 del 2013 è incrementato, per l'anno 2016, di 10 milioni di euro. Al fine dell'erogazione delle risorse di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013.
  190-quater. Al fine di consentire la prosecuzione del percorso di risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui al comma 190-bis e di procedere all'approvazione e al monitoraggio dei nuovi piani di risanamento in attuazione del comma 190-ter del presente articolo, sono prorogate fino al 31 dicembre 2018 le funzioni del commissario straordinario di cui al comma 3 dell'articolo 11 del citato decreto-legge n. 91 del 2013 e il relativo incarico è conferito con le modalità di cui al medesimo articolo 11, commi 3 e 5, con le quali è determinata anche la misura del compenso, non superiore a 100.000 euro. A supporto delle attività del commissario, la Direzione generale Spettacolo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, può conferire fino ad un massimo di tre incarichi di collaborazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a persone di comprovata qualificazione professionale nella gestione amministrativa e contabile di enti che operano nel settore artistico-culturale, per la durata massima di ventiquattro mesi, entro il limite di spesa complessivo di 75.000 euro annui. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 175.000 euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 30 aprile 1985, n. 163, concernente il Fondo unico per lo spettacolo.

  Conseguentemente al comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016 con le seguenti: 124,340 milioni di euro per l'anno 2016.

Il Governo