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Legislatura XVII

Proposta emendativa 21.81. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3444

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/12/2015  [ apri ]
21.81.

  Dopo il comma 178, aggiungere i seguenti:
  178-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 325: al primo periodo, prima delle parole: «del 40 per cento» è inserita la seguente: «massima» e dopo la parola: «produzione» sono inserite le seguenti: «e distribuzione in Italia e all'estero»; dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Il decreto previsto al comma 333 provvede alla determinazione delle aliquote del beneficio in relazione anche alla cumulabilità con le diverse intensità dei benefìci eventualmente spettanti, per la medesima opera, ai sensi del comma 327, lettere a) e b).»;
   b)
al comma 326, dopo la parola: «apporti» sono inserite le seguenti: «alla produzione»;
   c) al comma 327, lettera a), le parole; «pari al 15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore al 15 per cento e non superiore al 30 per cento, in relazione anche alla cumulabilità ed intensità del beneficio spettante per la medesima opera ai sensi del comma 325,» e la cifra: «3.500.000» è sostituita dalla seguente: «6.000.000»;
   d) al comma 327, lettera b), la parola: «pari» è sostituita dalle seguenti: «non superiore» e al numero 1) le parole da: «riconosciute» a: «articolo 7» sono sostituite dalle seguenti: «ammesse ai benefici ai sensi dell'articolo 9» e la cifra: «1.500.000» è sostituita dalla seguente: «2.000.000»; dopo le parole: «ciascun periodo d'imposta» sono aggiunte le seguenti: «il decreto previsto al comma 333 prevede l'aliquota massima con riferimento alla distribuzione internazionale e, per quanto riguarda quella nazionale, in relazione ai piani distributivi che, per tipologia di opera ovvero per modalità e tempistica del piano distributivo, presentino maggiore difficoltà a raggiungere un pubblico vasto»;
   e) al comma 327, lettera c), numero 1, le parole: «al 30 per cento» sono sostituite dalle parole: «a non oltre il 40 per cento» e dopo le parole: «50.000» sono inserite le seguenti: «, nonché per la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche e dei relativi impianti e servizi accessori, per la realizzazione di nuove sale o ripristino di sale inattive secondo le specifiche e nei limiti di quanto indicato nel decreto previsto nel comma 333, avuto particolare riguardo all'esistenza o meno della sala cinematografica in data anteriore al 1° gennaio 1980»;
   f) al comma 332, secondo periodo, le parole da: «l'80 per cento» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «la percentuale stabilita, in conformità alla normativa europea, nel decreto previsto al comma 333»;

  178-ter. Al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) la lettera a) del comma 6 dell'articolo 2 è abrogata.
   b) l'articolo 15 è abrogato;

  178-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2016, sono abrogati i commi 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies e 2-sexies dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. Sono fatte comunque salve le procedure in corso di attuazione alla data di entrata in vigore della presente legge, avviate ai sensi del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 12 febbraio 2015 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del 24 marzo 2015.

Il Governo
21.81.
approvato

  Dopo il comma 178, aggiungere i seguenti:
  178-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 325: al primo periodo, prima delle parole: «del 40 per cento» è inserita la seguente: «massima» e dopo la parola: «produzione» sono inserite le seguenti: «e distribuzione in Italia e all'estero»; dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Il decreto previsto al comma 333 provvede alla determinazione delle aliquote del beneficio in relazione anche alla cumulabilità con le diverse intensità dei benefìci eventualmente spettanti, per la medesima opera, ai sensi del comma 327, lettere a) e b).»;
   b)
al comma 326, dopo la parola: «apporti» sono inserite le seguenti: «alla produzione»;
   c) al comma 327, lettera a), le parole; «pari al 15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore al 15 per cento e non superiore al 30 per cento, in relazione anche alla cumulabilità ed intensità del beneficio spettante per la medesima opera ai sensi del comma 325,» e la cifra: «3.500.000» è sostituita dalla seguente: «6.000.000»;
   d) al comma 327, lettera b), la parola: «pari» è sostituita dalle seguenti: «non superiore» e al numero 1) le parole da: «riconosciute» a: «articolo 7» sono sostituite dalle seguenti: «ammesse ai benefici ai sensi dell'articolo 9» e la cifra: «1.500.000» è sostituita dalla seguente: «2.000.000»; dopo le parole: «ciascun periodo d'imposta» sono aggiunte le seguenti: «il decreto previsto al comma 333 prevede l'aliquota massima con riferimento alla distribuzione internazionale e, per quanto riguarda quella nazionale, in relazione ai piani distributivi che, per tipologia di opera ovvero per modalità e tempistica del piano distributivo, presentino maggiore difficoltà a raggiungere un pubblico vasto»;
   e) al comma 327, lettera c), numero 1, le parole: «al 30 per cento» sono sostituite dalle parole: «a non oltre il 40 per cento» e dopo le parole: «50.000» sono inserite le seguenti: «, nonché per la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche e dei relativi impianti e servizi accessori, per la realizzazione di nuove sale o ripristino di sale inattive secondo le specifiche e nei limiti di quanto indicato nel decreto previsto nel comma 333, avuto particolare riguardo all'esistenza o meno della sala cinematografica in data anteriore al 1o gennaio 1980»;
   f) al comma 332, secondo periodo, le parole da: «l'80 per cento» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «la percentuale stabilita, in conformità alla normativa europea, nel decreto previsto al comma 333»;

  178-ter. Al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) la lettera a) del comma 6 dell'articolo 2 è abrogata.
   b) l'articolo 15 è abrogato;

  178-quater. A decorrere dal 1o gennaio 2016, sono abrogati i commi 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies e 2-sexies dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. Sono fatte comunque salve le procedure in corso di attuazione alla data di entrata in vigore della presente legge, avviate ai sensi del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 12 febbraio 2015 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del 24 marzo 2015.

Il Governo