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Legislatura XVII

Proposta emendativa 0.42.75.58. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3444

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/12/2015  [ apri ]
0.42.75.58.

  All'emendamento sono apportate le seguenti modificazioni:
  1) Al comma 491-ter sostituire le parole da: «prestazioni di cui al comma 3 fino alla fine del comma con le seguenti: prestazioni di cui al successivo comma 491-quater, da eventuali maggiori – ricavi derivanti dalla cessione dei prestiti non performanti (non performing loans) e delle partecipazioni al capitale o dei diritti degli istituti bancari soggetti alla procedura di risoluzione di cui al decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, agli enti ponte di cui all'articolo 1 del medesimo decreto-legge, e in misura accessoria dal Fondo interbancario di tutela dei depositi istituito ai sensi dell'articolo 96-bis del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, secondo le modalità di cui al successivo comma 491-quater
  2) Il comma 491-quater è sostituito dal seguente: ”491-quater. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, e previa consultazione delle competenti commissioni parlamentari, sono disciplinate le modalità di gestione del Fondo, ivi incluse le modalità ed i termini per la presentazione delle istanze di erogazione delle prestazioni ed i criteri di quantificazione delle prestazioni, da differenziarsi fra chi venga riconosciuto vittima di violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ed al quale deve essere corrisposto il rimborso pieno dell'investimento, e chi non lo sia, al quale, invece, deve essere proposto un rimborso condizionato ai risultati della cessione delle partecipazioni al capitale e dei diritti e della liquidazione dei prestiti non performanti degli enti ponte di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183.
  3) Il comma 491-sexies è sostituito dal seguente: «491-sexies. Con decreto del Ministro della Giustizia, previe deliberazione del Consiglio dei ministri e consultazione delle competenti commissioni parlamentari, sono istituite sezioni dedicate presso i tribunali di Ferrara, Chieti, Arezzo, Macerata, Jesi, cui possano essere distaccati anche magistrati operanti presso altra sede giudiziaria. Tali sezioni operano secondo natura arbitrale nell'esaminare le istanze di cui al precedente comma 491-quater. Gli oneri derivanti dalla presente disposizione sono a carico del Fondo».
  4) Al comma 491-septies in fondo, aggiungere i seguenti periodi: «Nei casi di rimborso erogato dopo riconoscimento di violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il Fondo si rivale obbligatoriamente nei confronti dell'istituto di credito responsabile. La responsabilità delle banche poste in procedura di risoluzione dal di 183/2015 si estende agli enti ponte di cui all'articolo 1 del medesimo decreto-legge, ed eventualmente a chi ne acquisisca successivamente i relativi diritti e le relative partecipazioni al capitale. È fatto obbligo agli istituti di credito di rivalersi a loro volta presso gli amministratori in carica al tempo della violazione riconosciuta».

em. 42.75.