stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 0.42.75.56. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3444

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/12/2015  [ apri ]
0.42.75.56.

  Al comma 1, sostituire dal capoverso 491-bis capoverso 491-octies, con i seguenti:
  491-bis. È istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze un Fondo di Garanzia, destinato a prestare, garanzie a prima richiesta per l'erogazione di prestiti da parte delle; banche autorizzate all'esercizio del credito ai sensi del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, in favore dei sottoscrittori di strumenti finanziari subordinati emessi dalla Banca delle Marche s.p.a., dalla Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio – società cooperativa, dalla cassa di Risparmio di Ferrara s.p.a., dal Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti s.p.a.
  491-ter. Le banche, entro l'anno 2016, concedono prestiti agevolati al tasso dello 0,5 per cento annuo, a favore di investitori al dettaglio persone fisiche, imprenditori individuali o coltivatori diretti detentori di strumenti finanziari subordinati emessi dalle banche di cui al comma 1 nei limi massimo di 100.000 euro e comunque per un importo non superiore a quanto investito nei titoli di cui al comma precedente. Tali prestiti sono garantiti dal Fondo di cui al comma 1.
  491-quater. Qualora dall'andamento della gestione della società veicolo istituita, con provvedimento della Banca d'Italia del 21 novembre 2015 ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, con riferimento alle banche di cui al comma 1, emerga un risultato annuo attivo, tale attivo è destinato agli investitori al dettaglio di cui al comma 2 titolari delle azioni e delle obbligazioni emesse dalle predette banche. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione dell'attivo tra i medesimi investitori al dettaglio, sulla base della condizione reddituale e patrimoniale di ciascuno di essi, come attestata dall'indicatore della situazione economica equivalente.
  491-quinquies. Una quota pari al 90 per cento degli utili realizzati dagli enti ponte di cui al comma 491-bis è attribuita agli investitori al dettaglio di cui al comma 2 titolari delle azioni e delle obbligazioni emesse dalle banche di cui al comma 1. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità di ripartizione di tale quota parte del capitale tra i medesimi investitori al dettaglio, sulla base della condizione reddituale e patrimoniale di ciascuno di essi, come attestata dall'Indicatore della situazione economica equivalente. I dividendi distribuiti sono vincolati all'estinzione dei prestiti agevolati ai sensi del comma 2.
  491-septies. Per il periodo d'imposta in corso a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per il solo anno 2016 e istituita un'imposta del 2 per cento della valutazione del patrimonio immobiliare risultante dal bilancio 2014 a carico delle società immobiliari per azioni, soggette a direzione e coordinamento da parte di unico socio, con capitale sociale interamente versato, superiore a 500.000.000 di euro e con un patrimonio netto superiore a 500.000 di euro allo scopo di finanziare il Fondo di cui al comma 1.
  491-septies. I soggetti che hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso banche soggette alla procedura di risoluzione nei cinque anni precedenti al provvedimento di avvio della risoluzione, perdono i requisiti di professionalità e di onorabilità stabiliti con regolamento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica contenuto nel d.m. 18 marzo 1988, n. 161, per i dieci anni successivi alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento di avvio della risoluzione.
  491-octies. Sono fatti salvi i diritti dei soci e degli obbligazionisti in materia di azioni di responsabilità nei confronti dei membri degli organi di amministrazione e di controllo delle banche sottoposte a risoluzione.

em. 42.75.