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Legislatura XVII

Proposta emendativa 0.42.75.55. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3444

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/12/2015  [ apri ]
0.42.75.55.

  Al comma 1, sostituire dal capoverso 491-bis al capoverso 491-octies con i seguenti:
  491-bis. È istituito presso il Ministro dell'economia e delle Finanze un Fondo di Garanzia, destinato a prestare garanzie a prima richiesta per l'erogazione di prestiti da parte delle banche autorizzate all'esercizio del credito ai sensi del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, in favore dei sottoscrittori di strumenti finanziari subordinati emessi dalla Banca del Marche s.p.a., dalla Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio – società cooperativa, dalla cassa di Risparmio di Ferrara s.p.a., dalla Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti s.p.a.
  491-ter. Le banche, entro l'anno 2016, concedono prestiti agevolati al tasso dello 0,5 per cento annuo a favore di investitori al dettaglio persone fisiche, imprenditori individuali o coltivatori diretti detentori di strumenti finanziari subordinati emessi dalle banche di cui al comma 1 nel limite massimo di 100.000 euro e comunque per un importo non superiore e quanto investito nei titoli di cui al comma precedente. Tali prestiti sono Garantiti dal Fondo di cui al comma 1.
  491-quater. Qualora dall'andamento della gestione della società veicolo istituita, con provvedimento della Banca d'Italia dei 21 novembre 2015 ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, con riferimento alle banche di cui al comma 1, emerga un risultato annuo attivo, Ole attivo è destinato agli investitori al dettaglio di cui al comma 2 titolari delle azioni e delle obbligazioni emesse dalle predette banche. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di dedizione dell'attivo tra i medesimi investitori al dettaglio, sulla base della condizione reddituale e patrimoniale di ciascuno di essi, come attestata dall'Indicatore della situazione economica equivalente.
  491-quinquies. Una quota pari al 90 per cento degli utili realizzati dagli enti ponte di cui al comma 491-bis è attribuita agli investitori al dettaglio di cui al comma 2 titolari delle azioni e delle obbligazioni emesse dalle banche di cui al comma 1. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 50 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità di ripartizione di tale quota parte del capitale tra i medesimi investitori al dettaglio, sulla base della condizione reddituale e patrimoniale di ciascuno di essi, come attestata dall'indicatore della situazione economica equivalente. I dividendi distribuiti sono vincolati all'estinzione dei prestiti agevolati ai sensi del comma 2.
  491-sexies. Per l'anno 2016 una quota di 300.000.000 di euro degli utili netti di cui al comma 3 dell'articolo 4 del decreto legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, è destinato al Fondo di cui al comma 1.
  491-septies. I soggetti che hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso banche soggette alla procedura di risoluzione nei cinque anni precedenti al provvedimento di avvio della risoluzione, perdono i requisiti di professionalità e di onorabilità stabiliti con regolamento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica contenuto nei d.m. 18.03.1988 n. 161, per i dieci anni successivi alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento di avvio della risoluzione.
  491-octies. Sono fatti salvi i diritti dei soci e degli obbligazionisti in materia di azioni di responsabilità nei confronti dei membri degli organi di amministrazione e di controllo delle banche sottoposte a risoluzione.

em. 42.75.