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Legislatura XVII

Proposta emendativa 0.42.75.54. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3444

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/12/2015  [ apri ]
0.42.75.54.

  All'emendamento 42.75 del Governo, dopo il comma 491-octies, aggiungere il seguente:
  491-novies. Qualora dall'andamento della gestione della società veicolo istituita, con provvedimento della Banca d'Italia del 21 novembre 2015 ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n.180, con riferimento alle banche di cui al comma 1, emerga un risultato annuo attivo, tale attivo è destinato agli investitori al dettaglio di cui al comma 2 titolari delle azioni e delle obbligazioni emesse dalle predette banche. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione dell'attivo tra i medesimi investitori al dettaglio, sulla base della condizione reddituale e patrimoniale di ciascuno di essi, come attestata dall'Indicatore della situazione economica equivalente.

em. 42.75.