All'emendamento 42.75 del Governo, al comma 491-sexies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I soggetti che hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso banche soggette alla procedura di risoluzione nei cinque anni precedenti al provvedimento a risoluzione, perdono i requisiti di professionalità e di onorabilità stabiliti con regolamento del tesoro, del bilancio e della programmazione economica contenuto nel decreto ministeriale 18 marzo 1988 n. 161, anni successivi alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento di avvio della risoluzione.