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Legislatura XVII

Proposta emendativa 0.42.75.26. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3444

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/12/2015  [ apri ]
0.42.75.26.

  Dopo il comma 491-bis, aggiungere il seguente:
  491-bis.1. I soggetti che hanno subito la riduzione del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, di Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., di Banca delle Marche S.p.A., di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti S.p.A. (di seguito Banche) hanno diritto alta conversione in azioni degli enti ponte Nuova Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., Nuova Banca delle Marche S.p.A., Nuova Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e Nuova Cassa di risparmio di Chieti S.p.A., fino a concorrenza dei, valore complessivo della riduzione subita. Le plusvalenze generate dalla cessione o valorizzazione delle sofferenze originarie delle Banche sono destinate prioritariamente agli oneri derivanti dall'applicazione di cui al presente comma.

em. 42.75.