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Legislatura XVII

Proposta emendativa 0.42.75.21. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3444

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/12/2015  [ apri ]
0.42.75.21.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 491-bis, sostituire le parole: «è riservato agli investitori che siano persone fisiche, imprenditori individuali, nonché imprenditori agricoli o coltivatori diretti» con le seguenti: «è escluso per gli investitori istituzionali»;
   b) al comma 491-ter, dopo le parole: « 100 milioni» aggiungere la seguente: «annui a decorrere dall'amo 2016 fino alla completa erogazione delle prestazioni a favore di tutti gli aventi diritto»;
   c) al comma 491-ter, aggiungere in fine le seguenti parole: «Le prestazioni del Fondo sono erogate seguendo l'ordine cronologico di scadenza degli strumenti finanziari subordinati»;
   d) al comma 491-quater sopprimere le parole: «di concerto con il Ministro della giustizia»;
   e) al comma 491-quater, sopprimere le parole: «In caso di procedura arbitrale» fino alla fine del periodo;
   f) al comma 491-quinquies apportare le seguenti modificazioni:
    1) alla lettera c), sostituire le parole: «fine a un ammontare massimo» con le seguenti: «ridotta nella misura massima pari al 10 per cento delle risorse effettivamente versate per l'acquisto degli strumenti finanziari subordine.

  2) dopo la lettera c), aggiungere la seguente: « c-bis) i criteri per la quantificazione della misura della riduzione massima di cui alla precedente lettera c) dovrà essere proporzionale alla differenza tra il tasso di remunerazione degli strumenti finanziari subordinati sottoscritti e il tasso di remunerazione del ETP con caratteristiche specifiche assimilabili alle caratteristiche degli strumenti finanziari subordinati sottoscritti;
   g) sopprimere il comma 491-sexies.

em. 42.75.