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Legislatura XVII

Proposta emendativa 0.42.75.15. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3444

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/12/2015  [ apri ]
0.42.75.15.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire i commi 491-bis, 491-ter, 491-quater, 491-quinquies, 491-sexies, con i seguenti:
  491-bis. Al fine di conseguire gli obiettivi di rafforzamento patrimoniale di Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., di Banca delle Marche S.p.A., di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti S.p.A, (di seguito «Banche»), il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (di seguito «Fondo»), istituito ai sensi dell'articolo 96-bis del decreto legislativo 1o settembre 1993, previa autorizzazione della Banca d'Italia, è autorizzato ad intervenire nelle procedure di amministrazione delle Banche.
  491-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze con propri decreti definisce le modalità di intervento del Fondo.
  491-quater. Il Fondo è alimentato sulla base delle esigenze finanziarie di cui al precedente 491-bis sulla base delle modalità indicate dai decreti di cui al precedente comma 491-bis.
  491-quinquies. Il decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183 è abrogato. Sono nulli gli atti e i provvedimenti adottati e sono nulli gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto legge n. 183 del 2015.
  491-sexies. Il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia, nei limiti delle proprie competenze, provvedono ad assumere le opportune iniziative al fine di accertare le responsabilità degli organi di amministrazione e controllo delle Banche. L'eventuale risarcimento del danno avviene sulla base delle disposizioni di cui al successivo comma 491-septies.
   b) sopprimere il comma 491-octies.

em. 42.75.