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Legislatura XVII

Proposta emendativa 0.42.75.14. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3444

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/12/2015  [ apri ]
0.42.75.14.

  All'emendamento del Governo 42.75, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 491-ter sopprimere le parole: «di cui al comma 3» e sostituire le parole: «decreti di cui al comma 3.» con le seguenti: «decreti di cui al comma 491-quater;
   b) sostituire i commi 491-quater 491-quinquies e 491-sexies, con i seguenti:
    491-quater. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sono definiti:
   a) le modalità di gestione del Fondo;
   b) le modalità e le condizioni di accesso al Fondo, ivi inclusi le modalità e i termini per la presentazione delle istanze di erogazione delle prestazioni;
   c) i criteri di quantificazione delle prestazioni, determinate in importi corrispondenti alla perdita subita, tino a un ammontare massimo;
   d) le procedure da esperire, che possono essere in tutto o in parte anche di natura arbitrale;
   e) le ulteriori disposizioni per l'attuazione dei commi da 491-bis a 491-quinquies.

  491-quinquies. In caso di ricorso a procedura arbitrale la corresponsione delle prestazioni è subordinata all'accertamento della responsabilità per violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione o al collocamento degli strumenti finanziari subordinati di cui al comma 491-bis.
  491-sexies. Nei casi di cui al comma 491-quinquies, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri sono nominati gli arbitri, scelti tra persone di comprovata imparzialità, indipendenza, professionalità e onorabilità, ovvero possono essere disciplinati i criteri e le modalità di nomina dei medesimi e sono disciplinate le modalità di funzionamento del collegio arbitrale, nonché quelle per il supporto organizzativo alle procedure arbitrali, anche avvalendosi di organismi o camere arbitrali già esistenti, e per la copertura dei costi delle medesime procedure a carico del Fondo.

em. 42.75.