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Legislatura XVII

Proposta emendativa 0.42.75.11. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3444

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/12/2015  [ apri ]
0.42.75.11.

  All'emendamento 42.75 del Governo, dopo il comma 419-octies aggiungere il seguente:
  419-novies. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con la Banca d'Italia e la CONSOB, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è vietata la vendita di obbligazioni subordinate, di strumenti finanziari derivati e di qualsiasi altro titolo rischioso agli investitori non istituzionali. Gli schemi dei decreti sono trasmessi entro 30 giorni, dall'entrata in vigore della presente legge alle Camere, affinché le Commissioni competenti, esprimano un parere vincolante entro 20 giorni dalla data di trasmissione.

em. 42.75.