Dopo il comma 117, aggiungere il seguente:
117-bis. Nell'ottica di assicurare le migliori professionalità alla pubblica amministrazione, per ciò che concerne i soggetti non dipendenti pubblici, è esclusivamente consentita la partecipazione, alla procedura selettiva per dirigenti di cui al comma 117, a tutti i soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siamo muniti, oltre che della laurea specialistica o magistrale oppure del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, anche di dottorato di ricerca o di diploma di specializzazione, conseguito presso le scuole di specializzazione di cui al decreto interministeriale del 21 dicembre 1999, n. 537, ovvero abbiano positivamente superato il periodo di tirocinio previsto ai sensi dell'articolo 73, comma 1,del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2014, n. 98.